Stanno arrivando i Bonus 600 euro, come riporta money.it, per i lavoratori che fanno richiesta domanda.
Per la proroga Naspi e DIS-COLL stabilita dal decreto Rilancio arriva finalmente la circolare INPS che spiega come ottenerla fornendo, dopo tanta attesa, le istruzioni necessarie per i lavoratori.
La circolare n.76 del 23 giugno dell’Istituto fa riferimento all’articolo 92 del decreto n.34/2020, altrimenti detto Rilancio appunto, in cui viene prorogata di due mesi la Naspi e la DIS-COLL per quei lavoratori ai quali è scaduta nel periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile 2020 e all’articolo 94 che fa riferimento invece, sempre in relazione anche all’indennità di disoccupazione, alla promozione del lavoro agricolo con contratti a termine per i percettori della stessa.
Si tratta quindi di un prolungarsi, per i beneficiari che ne avranno i requisiti, dell’assegno di disoccupazione. Ma è necessario fare domanda? Come si può ottenere l’accredito e quindi la proroga della Naspi o della DIS-COLL? Vediamo cosa dice in merito la circolare INPS.
Naspi e DIS-COLL: ecco come ottenere la proroga
Come ottenere la proroga di Naspi e DIS-COLL è molto semplice dal momento che, stando alla circolare n.76 dell’INPS, non è necessario presentare una domanda.
L’istituto infatti dà delle indicazioni ben precise per quei lavoratori la cui indennità di disoccupazione Naspi o DIS-COLL è scaduta tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 e hanno così i requisiti per ottenere la proroga.
Prima di tutto INPS riepiloga il quadro normativo di riferimento che è quello dell’articolo 92 del decreto Rilancio richiamando pertanto anche i casi di incompatibilità con l’ottenimento della proroga di Naspi e DIS-COLL.
INPS specifica che sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse (sempre nel periodo di marzo e aprile suddetto) a condizione che il percettore non sia beneficiario:
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Cura Italia);
delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto Rilancio.
Ottengono la proroga della Naspi e della DIS-COLL quei lavoratori quindi che non hanno beneficiato dei bonus 600 euro nelle tre mensilità, del bonus colf e badanti come anche del bonus per lavoratori sportivi del decreto Cura Italia e rinnovati con il dl Rilancio.
Restano tuttavia cumulabili queste indennità con Naspi e DIS-COLL nei periodi di fruizione ordinaria della disoccupazione secondo quanto stabilito con precedenti circolari dell’Istituto.
INPS specifica che:
“Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.”
L’Istituto invierà all’interessato una comunicazione con la quale verrà chiesto di manifestare la volontà di avvalersi entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com della proroga.
L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive riconosciute per Naspi e DIS-COLL è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Casi in cui non si ottiene la proroga di Naspi e DIS-COLL
INPS chiarisce anche quali sono i casi in cui non si ottiene la proroga di Naspi e DIS-COLL. Non solo se si è beneficiari delle indennità COVID-19 quindi, ma anche altri elementi possono impedire la prosecuzione per due mesi dell’erogazione dell’indennità.
Tra questi specifica INPS che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi a:
sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi per la Naspi e cinque giorni per la DIS-COLL;
abbattimento della prestazione in caso di cumulo dell’indennità con il reddito da lavoro dipendente o autonomo;
decadenza.
Inoltre specifica INPS che la proroga, anche in caso di scadenza della Naspi o DIS-COLL nel periodo 1° marzo – 30 aprile non viene riconosciuta se il beneficiario:
matura i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto;
abbia già presentato alla data di pubblicazione della presente circolare la domanda per Ape Sociale o pensione lavoratori precoci;
ha richiesto l’anticipo della Naspi anche se il periodo teorico di spettanza scade nell’arco temporale previsto per la proroga.
INPS specifica che per la sola Naspi anche per i due mesi di proroga viene riconosciuta la contribuzione figurativa ordinariamente prevista.
Contratti a termine per percettori di Naspi e DIS-COLL
La circolare INPS affronta anche la questione dei contratti a termine per percettori di Naspi e DIS-COLL nel settore agricolo secondo quanto disposto dall’articolo 94 del decreto Rilancio.
I lavoratori in cassa integrazione – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – i percettori di indennità Naspi e DIS-COLL e di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Specifica INPS che per la Naspi trova applicazione la norma che prevede la rioccupazione del beneficiario in corso di erogazione dell’indennità con contratto di lavoro subordinato.
In particolare chi percepisce la Naspi, secondo il decreto legislativo n. 22 del 2015, decade dal diritto se viene assunto con contratto che supera il limite di reddito annuo di 8.145 euro, questo salvo che il contratto sia di durata pari o inferiore ai sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua quando termina il contratto.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la Naspi può essere cumulata con il reddito da lavoro e con una riduzione dell’indennità di disoccupazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto n. 22 del 2015.
Si prevede inoltre la condizione che il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dallo stesso.
Anche per la DIS-COLL in caso di rioccupazione da parte del beneficiario con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per i contratti a termine di 30 giorni nel settore agricolo, rinnovabili per altre 30 giornate e nel limite dei 2.000 euro annui, non si decade da Naspi e DIS-COLL né queste vengono sospese o ridotte.
Questo può accadere solo per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni più ulteriori 30).
Ricorda l’Istituto che nel computo dei giorni si considerano le giornate effettivamente lavorate. Conclude INPS nella circolare che alleghiamo:
“La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.”