Per il reddito di cittadinanza anche novembre sarà un mese destinato a riservare sorprese, come riporta repubblica.it, a più di qualcuno, motivo per cui è bene fare attenzione ad alcune situazioni in modo da non farsi trovare impreparati e agire di conseguenza.
Reddito di cittadinanza: ricarica novembre, ecco le date
Tra una settimana intanto è previsto il pagamento per coloro che hanno richiesto il sussidio per la prima volta a ottobre 2020.
Per quanti sono stati ammessi al benefici dall’Inps, a metà mese è previsto il ritiro presso gli uffici di Poste Italiane della PostePay RdC, sulla quale è stata già effettuata la prima ricarica.
Dal momento che a novembre il giorno 15 cade di domenica, il primo pagamento per i nuovi beneficiari potrà avvenire sabato 14 novembre o al più tardi lunedì 16 novembre.
Per chi invece riceve già da tempo il reddito di cittadinanza, bisognerà attendere il giorno 27 novembre per l’accredito di questo mese.
Reddito di cittadinanza: chi non riceverà soldi a novembre?
Una delle novità di novembre è che ci saranno alcuni beneficiari del sussidi che lo perderanno e altri invece che lo riceveranno nuovamente.
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà questo mese che rispetto ad ottobre presenta una situazione nuova.
In linea con quanto già accaduto il mese precedente, anche a novembre non sarà più erogata la ricarica a quanto hanno ricevuto ad ottobre il sussidio per il 18esimo mese consecutivo.
In altre parole, chi ha avuto a maggio 2019 il primo accredito della misura tanto voluta dal Movimento 5 Stelle, ha visto terminare ad ottobre i 18 mesi previsti dalla legge come durata del sussidio.
In base a quanto stabilito dal decreto legge 28 gennaio 2019, chi ha esaurito le prime 18 mensilità può presentare una nuova domanda all’Inps per usufruire nuovamente del reddito di cittadinanza per un periodo di tempo analogo.
La condizione è che venga rispettato un mese di sospensione, per cui a novembre non si riceverà alcun pagamento, ma nel frattempo si può fare nuovamente richiesta del reddito di cittadinanza.
Se la nuovamente è presentata a novembre, già a dicembre si potrà ricevere la prima ricarica mensile relativa al secondo periodo del sussidio.
Reddito di cittadinanza: ecco per chi riparte la ricarica questo mes
Come anticipato poc’anzi, novembre vedrà un’altra importante novità: se da una parte non riceveranno soldi coloro per i quali il reddito di cittadinanza è scaduto a novembre, dall’altra ripartirà la ricarica per chi è rimasto un mese fermo a ottobre.
Chi ha visto terminare a settembre il periodo dei 18 mesi del sussidio e ha fatto domanda di rinnovo ad ottobre, tornerà ad avere i soldi da questo mese di novembre, a patto che la richiesta per il secondo periodo sia stata accolta dall’Inps.
Reddito di cittadinanza: taglio del 20% dell’importo. Ecco in quali casi
Infine, sempre a novembre è prevista la decurtazione attuata dall’Inps fino al 20% dell’importo mensile erogato.
Questo taglio interviene se il beneficiario non ha speso l’intera somma accreditata ad ottobre sulla sua carta RdC o se ha utilizzato il denaro per fare spese non ammesse dal reddito di cittadinanza.
In base a quanto stabilito dal decreto ministeriale del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2020, “l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, ad eccezione di
arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
Reddito di cittadinanza: come avviene la decurtazione del 20%
Al comma 2 dell’articolo 2 del suddetto decreto è spiegata la modalità in cui avviene la decurtazione.
“Ai fini del calcolo dell’importo da sottrarre, è confrontato il valore del saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, con il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel medesimo mese.
Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato nei termini di cui al primo periodo, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
L’importo sottratto non può comunque superare il limite del 20 per cento del beneficio mensile spettante nel mese precedente al confronto di cui al primo periodo”.