Stanno arrivando i Bonus 600 euro, come riporta money.it, per i lavoratori che fanno richiesta domanda.
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Reddito di cittadinanza: come chiedere il bonus 600 euro? Una domanda che molti beneficiari si staranno facendo, e alla quale INPS risponde, dal momento che il bonus 600 euro è diventato cumulabile con il reddito di cittadinanza grazie al decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio, rispetto al precedente Cura Italia.
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L’Istituto fornisce delle istruzioni con la circolare numero 66 del 29 maggio 2020; insieme alla circolare 67 in generale INPS dà le indicazioni per fare domanda del bonus 600 euro di aprile.
Il decreto Cura Italia n.18/2020, convertito nella legge n.27/2020 il 24 aprile scorso, prevede l’incumulabilità del reddito di cittadinanza con il bonus 600 euro, che viene meno con il nuovo decreto di maggio.
La possibilità di richiedere il bonus 600 euro per il lavoratore che fa parte del nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza ovviamente deve tener conto di alcuni limiti che illustreremo nel corso della trattazione.
Il bonus 600 euro ricordiamolo, è riconosciuto a partite IVA iscritte alla Gestione separata INPS, ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (commercianti e artigiani), lavoratori stagionali, lavoratori dello spettacolo, operai agricoli.
Nel decreto Rilancio viene concesso anche a nuove categorie e diventa per alcuni da 1.000 euro a maggio.
Anche i liberi professionisti avranno le ulteriori due mensilità , ma si attende il decreto attuativo.
E mentre INPS ha iniziato in automatico il pagamento delle mensilità di aprile per coloro che hanno richiesto e ottenuto il bonus 600 euro a marzo, la vera novità è che questo diventa cumulabile con il reddito di cittadinanza.
Cerchiamo di capire come chiedere il bonus 600 euro se si è percettori del reddito di cittadinanza.
Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza: l’integrazione
Tra il bonus 600 euro e il reddito di cittadinanza c’è cumulabilità, ma prima di vedere come richiedere l’integrazione andiamo per ordine e vediamo cosa dice il decreto e successivamente la circolare INPS numero 66. L’articolo 84 sul bonus 600 euro del decreto Rilancio prevede al comma 13 quanto segue:
“Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.”
I commi da 1 a 10 (nove escluso) sempre dell’articolo 84 fanno riferimento al bonus 600 euro per professionisti (non ordinisti), co.co.co., autonomi, lavoratori stagionali, dello spettacolo, operai agricoli (il bonus è di 500 euro), intermittenti, occasionali senza partita IVA, addetti alle vendite. Per qualcuno la rata di maggio sarà anche di 1.000 euro, ma non per le nuove categorie.
Il reddito di cittadinanza non è cumulabile con il bonus di 600 euro se l’importo del primo è pari o superiore a quello del secondo. Un soggetto che prende 540 euro di reddito di cittadinanza, per fare un esempio, potrà avere solo 60 euro di bonus 600 euro. Lo stesso discorso vale per gli operai agricoli che hanno per il mese di aprile il bonus di 500 euro.
Reddito di cittadinanza: come chiedere il bonus 600 euro
Cerchiamo ora di capire come chiedere il bonus 600 euro se si è un lavoratore facente parte del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza sulla base di quanto prescrive INPS nella circolare che alleghiamo al termine di questo articolo.
Come si legge nella circolare la disposizione di cui all’articolo 31 del decreto Cura Italia prevede l’incompatibilità con il reddito di cittadinanza delle indennità previste per il mese di marzo 2020 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del medesimo decreto.
Come abbiamo visto nel decreto Rilancio il bonus 600 euro all’articolo 84 dello stesso non è compatibili con un beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
Qualora il reddito di cittadinanza sia di importo inferiore a 600 euro (500 per i lavoratori agricoli), non verrà erogato il bonus, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 600 euro (500 euro per i lavoratori agricoli).
Pertanto si legge nella circolare che le domande per il bonus 600 euro di marzo (richiamati articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia), respinte esclusivamente in ragione della titolarità del reddito di cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio e accolte con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020.
I lavoratori che non hanno presentato domanda per il bonus 600 euro di marzo hanno tempo, per ottenere il bonus 600 euro di aprile, fino all’8 giugno come annunciato da INPS e non il 3 come inizialmente previsto.
I titolari del reddito di cittadinanza che presenteranno domanda per il bonus 600 euro entro il termine previsto si vedranno erogare l’integrazione per il mese di aprile 2020.
Agli stessi lavoratori, come si legge nella circolare INPS, non sarà invece erogata l’indennità COVID-19 per il mese di marzo 2020 in quanto per la mensilità di marzo 2020 permane la non cumulabilità e incompatibilità del reddito di cittadinanza con il bonus 600 euro.
In definitiva ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno fatto domanda per il bonus 600 euro di marzo o la faranno entro l’8 giugno verrà riconosciuto un incremento del beneficio fino all’ammontare della cifra di 600 euro (o 500 euro per gli operai agricoli). Per semplificare verrà riconosciuta loro una sola mensilità del bonus 600 euro sempre come integrazione.
Circolare numero 66 del 29-05-2020
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di proroga per il mese di aprile delle indennità di sostegno al reddito di cui al D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.