Sono iniziati venerdì 25 settembre i pagamenti per il reddito di cittadinanza, come riporta trendonline.com, che secondo quanto previsto dal decreto attuativo approvato dal Governo italiano e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno, avrebbe dovuto subire un taglio per tutti coloro che non hanno speso interamente l’importo del RdC durante il mese precedente.
Tuttavia, l’INPS ha dichiarato di aver commesso un errore in merito all’applicazione del meccanismo di calcolo relativo al taglio del reddito di cittadinanza. Per questo motivo è stata presa la decisione di rimandare l’applicazione del taglio al mese prossimo, dunque ad ottobre 2020, in maniera tale da elaborare un nuovo meccanismo di calcolo più preciso.
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Ecco tutti i dettagli in merito al taglio del reddito di cittadinanza e quali cittadini italiani beneficiari del RdC saranno coinvolti in questa novità.
L’errore dell’INPS per il reddito di cittadinanza
A partire dal 15 settembre 2020, l’INPS avrebbe dovuto provvedere ad effettuare per la prima volta il taglio del reddito di cittadinanza, in seguito al decreto-legge dello scorso 30 giugno 2020, in cui viene prescritto appunto che nei casi in cui il reddito di cittadinanza non venga usufruito o prelevato totalmente dai beneficiari, per il mese successivo dovrà essere effettuato un taglio che può arrivare massimo al 20% dell’importo complessivo.
Tuttavia, a causa di un errore di applicazione del taglio sugli importi da parte dell’Istituto INPS, è stata presa la decisione di rimandare il taglio al mese prossimo, ottobre. In questo modo, chiarisce l’INPS, il meccanismo di calcolo dei tagli potrà essere ulteriormente affinato, così da effettuare la decurtazione mensile correttamente.
Dunque, anche per il mese di settembre i cittadini italiani beneficiari del reddito di cittadinanza, potranno usufruire del sostegno economico totalmente, evitando così un possibile taglio dell’importo.
Il taglio del reddito di cittadinanza
Il taglio relativo al reddito di cittadinanza è stato approvato in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo il 30 giugno 2020.
Secondo quanto previsto dalla norma, i cittadini italiani beneficiari del reddito di cittadinanza che non avranno speso o prelevato totalmente l’importo del sostegno economico, dovranno subire un taglio del beneficio fino al 20%, che sarà applicato nel mese successivo. In questo caso, si presuppone una verifica da parte dell’Istituto in merito al confronto tra l’effettiva spesa mensile effettuata dal beneficiario e e il saldo sulla Carta Reddito di Cittadinanza durante l’ultimo giorno del mese.
Inoltre, il decreto attuativo del 30 giugno ha disposto anche un ulteriore taglio, in questo caso non con cadenza mensile bensì semestrale, che dovrà essere calcolato ed applicato per la parte che supera l’importo mensile del reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda le tempistiche per i nuovi tagli, è stato specificato che il taglio relativo al periodo semestrale partirà soltanto dagli inizi di febbraio 2021. In merito al taglio mensile invece, come detto in precedenza, questo avrebbe dovuto cominciare già a partire da settembre 2020. Tuttavia, a causa dell’errore da parte dell’INPS proprio per i meccanismo di calcolo utilizzati per definire il taglio del beneficio, la decurtazione mensile dovrebbe partire solo da ottobre 2020.
Quando viene applicato il taglio sul reddito di cittadinanza
Il taglio mensile del reddito di cittadinanza approvato in seguito alla pubblicazione del decreto attuativo del 30 giugno 2020, che sarebbe dovuto partire per la prima volta già da questo mese di settembre 2020 verrà applicato a tutti i cittadini italiani beneficiari che non hanno speso totalmente il sostegno economico.
Infatti, a seguito di un’attenta e precisa verifica da parte dell’Istituto INPS in merito al confronto tra il saldo presente sulla Carta Reddito di Cittadinanza alla fine del mese e le spese effettive effettuate dal beneficiario, l’Istituto potrà provvedere ad un taglio mensile del sostegno che può arrivare fino ad un massimo del 20%.
È specificato però che tale confronto dovrà essere effettuato al netto di quelli che sono gli arretrati erogati il mese corrente e precedente, e l’importo mensile relativo al mese stesso di riferimento.
Dunque, nei casi in cui dal confronto del saldo mensile emerge che questo risulti superiore, dovrà essere sottratta la differenza dall’importo del reddito di cittadinanza che sarà erogato durante il mese successivo.
Chi non subirà il taglio
Il taglio dell’importo del reddito di cittadinanza coinvolgerà migliaia di cittadini italiani beneficiari. Tuttavia, il decreto attuativo del 30 giugno ha specificato due eccezioni in presenza delle quali l’INPS non dovrà procedere con l’applicazione della decurtazione mensile.
Innanzitutto è stato disposto che il taglio si dovrà effettuare tenendo conto che l’importo massimo che potrà essere decurtato fino ad un limite massimo pari al 20% dell’importo mensile che è stato erogato ma non usufruito.
Inoltre non può essere effettuato alcun taglio se l’importo risulta essere inferiore rispetto al 20% del beneficio minimo, corrispondente al valore di 8 euro.
La scadenza del reddito di cittadinanza
Il mese di settembre 2020 non è soltanto segnato dal taglio del reddito di cittadinanza che sarebbe dovuto partire da questo mese, ma è caratterizzato da un’altra novità per io sostegno del RdC.
Infatti, secondo quanto previsto dal decreto-legge del 28 gennaio 2018, n. 4, la scadenza del reddito di cittadinanza non avviene soltanto quando il nucleo familiare perde i requisiti fondamentali necessari per poter usufruire del sostegno, ma la durata massima per poterne beneficiare è stata fissata a diciotto mese. Ciò significa che i cittadini italiani che hanno richiesto per la prima volta il reddito di cittadinanza nel gennaio 2019, potranno usufruire dell’ultima mensilità del sostegno disposto il 28 settembre 2020.
Come funziona il reddito di cittadinanza
Il reddito di cittadinanza, noto anche come RdC, rappresenta un sostegno economico che il Governo Italiano ha approvato con l’obiettivo di aiutare economicamente le famiglie italiane in difficoltà, ottenendo un reinserimento lavorativo e sociale dei componenti.
A tal fine, il decreto-legge del 28 gennaio 2019, n.4, in materia delle Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha disposto che il pagamento del RdC dovrà avvenire attraverso un’apposita carta elettronica di pagamento, chiamata appunto Carta Reddito di Cittadinanza, la quale potrà essere ritirata presso l’ufficio postale del Comune di appartenenza, dopo averne fatto richiesta il mese precedente.
La scadenza prevista per il reddito di cittadinanza è pari a 18 mesi. Tuttavia, dopo un mese il cittadino italiano potrà richiedere nuovamente il sostegno economico se ancora in possesso dei requisiti.
I requisiti per accedere al beneficio
Per poter accedere al reddito di cittadinanza, il cittadino che intende richiedere il beneficio dovrà essere in possesso di alcuni requisiti di residenza ed economici.
Innanzitutto, è necessario che egli sia residente in Italia da almeno 10 anni e, se proveniente da Paesi extra-europei, dovrà avere a disposizione il regolare permesso di soggiorno.
In merito ai requisiti economici, il valore del patrimonio mobiliare del cittadino dovrà essere minore di 6.000 euro se il nucleo è composto da un solo componente, di 8.000 euro per due componenti, e 10.000 per tre o più componenti. Invece per quanto riguarda il valore del patrimonio immobiliare, questo non dovrà superare i 30.000 euro, non considerando la casa di abitazione.
Inoltre, l’ISEE del richiedente non dovrà superare il valore di 9.360 euro.
Come fare la domanda per usufruire del beneficio
Per poter ottenere e beneficiare del sostegno economico previsto per il reddito di cittadinanza, è necessario che i nuclei familiari italiani siano non solo in possesso di determinati requisiti economici e di residenza ma saranno anche tenuti a presentare apposita domanda all’INPS.
Per tale motivo sono stati previsti diversi metodi per l’invio della domanda di ottenimento del reddito di cittadinanza: la modalità telematica, attraverso l’accesso al portale dedicato (www.redditodicittadinanza.gov.it); compilando il modulo SR180 direttamente negli uffici postale, oppure in alternativa presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.
Insieme alla domanda, il richiedente dovrà sottoscrivere ed inviare anche una Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro (DID) e del Patto per il lavoro, sia da parte sua che di tutti i componenti del suo nucleo familiare.