Buone notizie per alcune categorie di lavoratori. La Legge di Bilancio 2021, oltre che una vera e propria pioggia di bonus ha previsto per alcuni settori la sospensione degli adempimenti e dei contributi Inps dovuti a gennaio e febbraio.
A causa delle dura crisi economica innescata dal Covid, la Manovra finanziaria per il triennio 2021-2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020, ha previsto interventi, ai fini contributivi, per gli organismi sportivi.
In particolare, l’articolo 1 introduce la sospensione dei termini, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per 3 categorie del settore sport:
- federazioni sportive nazionali
- enti di promozione sportiva
- associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Nella circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, l’Inps ha fornito tutte le indicazioni utili. In merito alla sospensione dei versamenti contributivi, serve che per avere diritto alla sospensione le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
L’Istituto comunicherà poi al ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi sia i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Sono comprese le rate in scadenza nello stesso periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
L’Istituto ha anche chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di questi mesi. Stessa cosa per i contributi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre.
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