Per cercare di far respirare i contribuenti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, il Governo ha annunciato negli scorsi giorni una proroga dei pagamenti relativamente agli acconti Ires e Irap del 30 novembre 2020. Una sospensione approvata con il decreto Ristori bis ma che, tuttavia, non coinvolgerà tutti indistintamente.
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Il decreto Ristori ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda rata degli acconti Irpef e Irap, tra l’altro già spostato dal dl Agosto al 30 novembre. Ma con la proroga dello stato di emergenza e l’introduzione di nuove restrizioni anti-Covid, con il decreto Ristori bis si è fatto un passo ulteriore, estendendo la platea di contribuenti che non dovranno pagare gli acconti Irpef e Irap entro la fine di questo mese.
In particolare, i soggetti che beneficiano di tale agevolazione sono coloro che:
- sono in grado di dimostrare di aver subito un calo del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica;
- svolgono attività economiche nell’ambito delle categorie per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.
- i forfettari
- i contribuenti esclusi dagli ISA (o per cui persistono cause di inapplicabilità degli stessi)
- i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza” (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
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Riguardo la proroga dei versamenti della seconda rata degli acconti Ires e Irap, va fatta una precisazione per coloro che vivono o operano in zona rossa e arancione. In particolare, l’elemento soggettivo relativo al calo di fatturato non varrà per:
- i soggetti ISA che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate dagli ultimi decreti del Governo, individuate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del Ristoris bis;
- i soggetti ISA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa della propria attività in una delle regioni appartenenti alla cosiddetta “zona rossa”;
- gli esercenti attività di gestione di ristoranti nelle regioni identificate come “zona arancione”.
Per queste casistiche non sarà dunque valida la scadenza dei versamenti degli acconti Irpef e Irap fissata inizialmente al 30 novembre 2020. Tale proroga varrà anche per altre imposte sostitutive, come la cedolare secca, la rata delle imposte patrimoniali e gli acconti che riguardano le addizionali delle imposte sui redditi.