La Camera approva il nuovo reato di occupazione

Via libera alla Camera all’articolo 10 del disegno di legge “sicurezza” presentato dal governo, che introduce un nuovo reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”. È inserito nel codice penale il nuovo articolo 634-bis, che prevede una pena detentiva da due a sette anni per chi commette tale reato.

Una legge che finalmente tutela davvero

Chi ha subito l’occupazione del proprio immobile o comunque dell’abitazione dove viveva, sa bene che rientrarne in possesso è un’operazione né semplice, né veloce. A volte poi, dopo attese bibliche il legittimo proprietario che riesce a riottenere l’immobile, scopre danni, vandalismi e furti delle proprie cose. La legge finora non è stata tutto sommato così efficace nella tutela degli “sfrattati” e anzi è stata fin troppo garantista per gli occupanti abusivi. Ora le cose sono cambiate e si spera che questo, oltre ad essere uno strumento valido di protezione, sia anche un buon deterrente per l’occupazione.

Occupazione punita con la detenzione

Il nuovo articolo stabilisce che “Chiunque, con violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato ad altrui domicilio, o sue pertinenze, o impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente” sarà punito con la reclusione da due a sette anni. Questa norma estende il reato anche alle associazioni che impediscono ai legittimi proprietari di rientrare nelle proprie abitazioni.

Chi si appropria di un immobile altrui o delle sue pertinenze con inganno o frode, o cede ad altri un immobile occupato, è soggetto alla stessa pena. Si procede d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità”.

Condizioni specifiche e procedure lente

Fino ad oggi, per perseguire l’occupante, la legge prevedeva almeno tre diverse fattispecie di reato: invasione di terreni o edifici, turbativa violenta del possesso di beni immobili e violazione di domicilio. In presenza di determinati presupposti, poteva aggiungersi anche il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o la sicurezza pubblica. Queste procedure però erano lente e spesso le occupazioni duravano a lungo e i proprietari non potevano far altro che aspettare.

Una legge invocata da cittadini e associazioni

La nuova normativa risponde alle richieste di associazioni e proprietari su una maggiore tutela. Con l’articolo 10, viene introdotto anche l’articolo 321-bis del Codice Penale, che prevede la “reintegrazione nel possesso dell’immobile”.

Se è l’unica abitazione rilascio immediato

Il giudice, su richiesta del pm, può ordinare la reintegrazione nel possesso dell’immobile: “se l’immobile occupato è l’unica abitazione effettiva del denunciante”. Gli organi di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia possono disporre l’immediato rilascio dell’immobile da parte dell’occupante. In caso di rifiuto, possono intervenire forzando l’ingresso per restituire le chiavi al legittimo proprietario. Se il giudice tuttavia, non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni, la reintegrazione del possesso viene invalidata. Come previsto dal disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera.

Reazioni dall’opposizione

C’è però chi si è scagliato con forza contro la nuova normativa, come il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. “Noi siamo assolutamente contrari alle occupazioni di immobili. Però vorremmo far notare che nel nostro ordinamento ce ne sono già tre di articoli nei quali viene disciplinata l’occupazione abusiva. A che cosa serve dunque inserirne nel Codice penale un quarto? A nient’altro che a trovare il titolo di giornale che servirà domani per giustificare una norma che non ha alcun senso”, conclude Giachetti.

Anche il deputato del Pd, Marco Lacarra, esprime dissenso. “Si rischia di colpire anche la ‘morosità incolpevole’, quella di chi non è in grado di pagare il canone d’affitto magari per aver perso il lavoro”.

Foto borderline24.com

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