Stop ai licenziamenti
Dal 17 marzo è vietato l’avvio delle procedure dei licenziamenti del personale. La misura era valida inizialmente per un periodo di 60 giorni, ora, invece, ha validità di 5 mesi.
La legge n. 27 dice che le procedure collettive di riduzione del personale ed i licenziamenti individuali o plurimi, per giustificato motivo oggettivo, sono attualmente sospese.
Articolo 46
L’articolo 46 ha subito diverse modifiche ultimamente. Diverse le novità che ora sono contenute all’interno del testo dell’art. 46:
- Dal 17 marzo, l’avvio delle procedure ex art. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per 5 mesi e, nello stesso periodo, sono sospese anche le procedure avviate dopo il 23 febbraio. Fatti salvi i recessi del personale impiegato in appalti, riassunto da un’altra impresa subentrata per un obbligo di CCNL o di clausola nel contratto di appalto;
- Le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7 della legge n. 604/1966 in corso alla data del 17 marzo 2020, sono sospese;
- Dal 17 marzo, per 5 mesi, indipendentemente dal numero dei lavoratori, il datore non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
- Il datore di lavoro che, nel periodo dal 23/02 al 17/03, abbia licenziato, per giustificato motivo oggettivo, uno o più dipendenti, può revocare il provvedimento senza incorrere in scadenze, purchè richieda un trattamento di integrazione in deroga per il soggetto in questione, dalla data in cui ha effetto il licenziamento. I rapporti vengono ripristinati senza soluzione di continuità e senza sanzioni per il datore di lavoro.
Ambito di applicazione
Fino alla data del 16 agosto, la preclusione ha effetto:
- Sull’art. 4 della legge n. 223/1991. Disposizione che riguarda le imprese giunte al termine nel periodo di integrazione salariale staordinaria, che non possono assicurare la piena ripresa dell’attività a tutto il personale e che, al tempo stesso, non hanno altre alternative;
- Sull’art. 5 della legge n. 223/1991. Disposizione che regola il finale della procedura effettuata secondo i passaggi dell’art. 4. Il datore di lavoro, conclusa la procedura, deve individuare i lavoratori oggetto di recesso sulla scorta dei criteri individuati dall’accordo sindacale o comunque concorso tra loro;
- Sull’art. 24 della legge n. 223/1991. Disposizione che interessa i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che, causa riduzione attività, intendono licenziare almeno 5 persone nell’arco di 120 giorni. La procedura riguarda anche i datori di lavoro che vogliano cessare la propria attività.
- Sulle procedure di riduzione collettiva del personale, dopo ill 23 febbraio: queste risultano bloccate e potranno riprendere dal punto in cui si è verificato lo stop a partire dal 16 agosto.
Possibilità di conciliazione
In sintesi, fino al 16 agosto 2020, a prescindere dallo stato della procedura, il tutto viene bloccato.
Si ritiene, quindi, che in molti casi, il blocco della procedura potrebbe portare a dimissioni o a risoluzioni consensuali incentivate con cui, però, non si può poi fare richiesta per la Naspi.
Licenziamenti con giustificato motivo oggettivo
Fino al 16 agosto, per giustificato motivo oggettivo, non è consentito licenziare per ragioni che dipendano dall’attività produttiva o da cause inerenti al funzionamento regolare dell’impresa.
Revoca del licenziamento
La revoca di un licenziamento può avvenire anche dopo oltre 15 giorni dall’effettivo provvedimento preso.
In questo caso, il rapporto riprende senza soluzione di continuità. Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.
Tutto questo è possibile se il datore di lavoro richiede, per lo stesso, la Cassa in deroga dal giorno in cui è stato avviato l’effettivo licenziamento.
Licenziamenti esclusi dal blocco
Fuori dal blocco restano i licenziamenti:
- Per giusta causa;
- Per giustificato motivo soggettivo, come, ad esempio, motivi di natura disciplinare;
- Per raggiungimento del limite massimo di età, per la pensione di vecchiaia;
- Per superamento del periodo di comporto;
- Per inidoneità;
- Dei dirigenti, determinati da “giustificatezza”;
- Durante il periodo di prova o al termine di esso;
- Dei lavoratori domestici “ad nutum”;
- Dei lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato, laddove il contratto presenti una clausola di protesta;
- Per risoluzione del rapporto di apprendistato.
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