Attraverso una circolare applicativa, l’INPS ha fatto sapere che l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno utilizzato la cassa integrazione con causale Covid ma non hanno chiesto gli ulteriori ammortizzatori del dl Agosto si applicherà anche alle imprese che hanno utilizzato l’ammortizzatore sociale in luglio. Servirà tuttavia un nuovo messaggio per le istruzioni operative per l’utilizzo (a partire dalla compilazione delle dichiarazioni contributive).
ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO
LEGGI ANCHE – Cassa integrazione e lavoro – La riforma di Nunzia Catalfo
Nel proprio messaggio, l’INPS si è dunque limitato a individuare i beneficiari: i datori di lavoro del privato (ad esclusione delle pubbliche amministrazioni), fatta eccezione per il settore agricolo. Il requisito principale è l’aver utilizzato cassa Covid nei mesi di maggio e giugno, ma nella Circolare l’INPS ammette anche i periodi di cig di luglio, con l’unico paletto che devono essere stati chiesti prima dell’entrata in vigore del decreto Agosto. All’esonero accedono i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario, prima del 15 agosto (entrata in vigore del dl 104/2020) oppure in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio.
Vengono compresi anche i trattamenti che vengono poi utilizzati, anche solo parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020: è, di fatto, un’interpretazione estensiva della norma, che parlava solo di datori di lavoro che hanno utilizzato la ciò a maggio e giugno.
Un’ulteriore condizione è che le imprese non chiedano le ulteriori settimane di CIG previste dal dl Agosto: come sottolineato da QuiFinanza, “la ratio, sottolinea l’INPS, è un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Questo implica che, se il datore di lavoro decide di avvalersi dell’esonero contributivo, non potrà più chiedere la CIG.”
LEGGI ANCHE – Cassa integrazione – Gualtieri: “Stop dal 2021. Quota 100 idea poco saggia”
L’importo di questo esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati. L’agevolazione può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2020, per un massimo di 4 mesi. “Significa che, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale stabilito dal legislatore.”, sottolinea sempre QuiFinanza.
L’agevolazione non si applica in questi casi: premi e contributi INAIL, contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; contributi ai Fondi di solidarietà; contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua; contribuzioni che non hanno natura previdenziale; contribuzione concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.