Pensione di invalidità: percepibile anche all’estero?
Per chiunque si sia posto la domanda “è possibile, trasferendosi all’estero, continuare a percepire la pensione di invalidità'” la risposta è no.
Nello specifico, il divieto di esportazione all’estero vale per ogni prestazione non subordinata al montante contributivo. A confermare ciò, l’ordinanza n. 21901 della Corte di Cassazione con la quale si vieta l’esportazione di erogazioni non contributive all’estero.
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L’ordinanza
In sostanza, le prestazioni previdenziali non contributive ed assistenziali spettano solo nello Stato di residenza.
Il regolamento CEE, n. 1247 del 30 aprile 1992 il quale, all’art. 1, punto 4, prevede che “nonostante l’art. 10 e II titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’art. 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purchè tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza”.
Cosa è esportabile all’estero?
Sono da considerarsi inesportabili all’estero:
- Le pensioni sociali;
- Assegni, pensioni ed indennità a mutilati ed invalidi civili;
- Pensioni ed indennità ai sordomuti;
- Pensioni ed indennità a ciechi civili;
- Integrazione assegno di invalidità;
- Assegno sociale;
- Maggiorazione sociale.
Quindi, alla luce di ciò, chiunque voglia trasferirsi all’estero e percepisca uno di questi assegni, dovrà tenere presente il fatto che li perderà inevitabilmente.
Il diritto alla pensione di invalidità non si perde se il tempo di permanenza all’estero è breve, ovvero fino a 6 mesi.
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