Si è parlato nelle ultime settimane della notizia riguardante dei presunti aumenti della pensione di invalidità, ma è necessario fare chiarezza su un punto: non tutti ne avranno diritto. Per esempio, chi percepisce il reddito di cittadinanza.
In base all’articolo 38 della legge 448 del 2001, viene stabilito che sono incostituzionali le pensioni che non garantiscono l’integrazione al milione (di lire) riferendosi agli invalidi civili con minimo 60 anni. Il dl Agosto ha modificato parte di questo articolo rivolgendosi ai maggiori di 18 anni, mentre l’INPS aveva già chiarito che:
“Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto.”
È in questo senso, dunque, che ci percepisce il reddito di cittadinanza può condizionare il diritto all’aumento della pensione di invalidità.
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Il dl Agosto ha previsto un fondo per la copertura degli aumenti delle pensioni di invalidità, con un aumento a 651,51 euro al mese dallo scorso 20 luglio. Ora si attende soltanto la circolare INPS che spiegherà nel dettaglio le tempitistiche di liquidazione dei nuovi importi. Salvo ritardi, l’aumento dovrebbe essere accreditato a partire dal primo settembre.
In generale, se il reddito personale non supera il tetto di 8.422,85 euro all’anno, la pensione di invalidità risulterà più che raddoppiata e a questo fine vengono presi in considerazione tutti i redditi da lavoro dipendente o assimilato, lavoro autonomo e occasionale, pensioni ai superstiti e tutti gli altri tassabili ai fini Irpef. Non sono invece considerati gli importi di pensione di invalidità, le rendite di immobili adibiti ad abitazione, gli importi che derivano da pensione di invalidità civile, la rendita della casa di abitazione, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia, le pensioni di guerra e chi ha un’invalidità inferiore al 100%: per gli invalidi tra il 74% e il 99% l’assegno resterà da 285,66 euro.
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