Pensione sociale – Arrivano alcune novità importanti, ecco la situazione

L’assegno sociale – prestazione economica assistenziale riconosciuta dall’Inps – spetta ai cittadini più anziani, dai 67 anni di età (si tratta dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al 2022) , che hanno un reddito al di sotto di un certo limite e che non hanno diritto (eccetto alcune particolari situazioni) alla pensione diretta, cioè di vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti di previdenza.

L’assegno sociale 2020 ammontava inizialmente a 459,83 euro mensili, in base all’aumento delle pensioni determinato dalla perequazione, cioè dall’adeguamento al costo della vita, pari allo 0,4%. Le stime Istat sono però state modificate: in via definitiva, la perequazione 2020 è pari allo 0,5%. L’importo definitivo dell’assegno sociale 2020 è dunque pari a 460,28 euro mensili. Questo è anche l’importo dell’assegno sociale 2021, non essendo stato riscontrato alcun incremento, almeno in via provvisoria.

In base all’incremento definitivo 2020 sono stati elevati anche per il 2021, tra l’altro, i limiti di reddito per avere accesso all’assegno e alla pensione sociale.

Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale, per l’anno 2021, le persone che possiedono i seguenti requisiti:

  • almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido per il biennio 2019- 2020 e 2021-2022; dal 2023 potrebbe essere elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
  • cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; – l’assegno può spettare anche ai cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in Italia;
  • per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via provvisoria, reddito non superiore a 5.983,64 euro annui, con riferimento al reddito personale;
  • per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via provvisoria, reddito non superiore a 11.967,28 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge).

I limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale, sia personale che proprio e del coniuge, sono stati modificati, rispetto agli importi 2019, in base alla rivalutazione del trattamento, stimato definitivamente in misura pari allo 0,5% (in argomento, è necessario tener presente che alla fine di ogni anno è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dell’Economia che fissa il tasso effettivo di rivalutazione delle pensioni). Per la spettanza dell’assegno sociale, non sono previsti limiti collegati all’indicatore Isee, o ad altri indicatori emergenti dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), mentre il limite Isee, pari a 9.360 euro, assieme a ulteriori limiti di reddito e patrimoniali, è previsto nel caso in cui l’assegno sociale sia indirettamente integrato con la pensione minima di cittadinanza.

Attualmente, l’unico limite relativo alle condizioni economiche per l’erogazione dell’assegno sociale resta dunque il reddito personale assieme a quello del coniuge: tra i redditi utili a determinare la soglia limite devono essere computati anche i redditi esenti, come le rendite dell’Inail e le pensioni erogate agli invalidi civili.

Non devono essere considerate ai fini del superamento delle soglie di reddito, invece, le seguenti entrate:

  • il Tfr (il trattamento di fine rapporto, in parole semplici la liquidazione), le relative anticipazioni, le altre indennità di fine rapporto, comunque denominate, come quelle erogate in regime di Tfs (trattamento di fine servizio), ossia l’indennità di buonuscita, di anzianità, l’indennità premio di servizio;
  • la rendita dell’abitazione principale;
  • gli arretrati da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, compresi gli arretrati per attività lavorativa svolta all’estero;
  • l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili (in generale, sono escluse le indennità di accompagnamento di ogni tipo), indennità di comunicazione per i sordi, assegni per l’assistenza personale e continuativa erogati dall’Inps ai pensionati per inabilità;
  • gli assegni riconosciuti dall’Inail per l’assistenza personale continuativa, nelle ipotesi di invalidità permanente assoluta;
  • alcuni vitalizi per gli ex combattenti.

Deve essere valutata solo parzialmente ai fini del superamento della soglia di reddito per l’assegno sociale, inoltre, la pensione liquidata col calcolo contributivo, a carico di enti previdenziali, sia pubblici che privati, che gestiscono forme di previdenza obbligatorie.

In particolare, il trattamento calcolato col sistema integralmente contributivo è escluso dalla somma dei redditi nella misura corrispondente al suo terzo, e comunque non oltre 1/3 dell’ammontare dell’assegno sociale.

L’assegno sociale, nel 2021, in base agli adeguamenti previsti è pari a 460,28 euro, ed è erogato, come la pensione, per 13 mensilità: pertanto, la sua misura annuale risulta pari a 5.983,64 euro.

L’assegno sociale può spettare in misura intera o ridotta, a seconda del reddito posseduto. In particolare:

  • ai beneficiari non coniugati privi di reddito, spetta per intero;
  • ai beneficiari coniugati privi di reddito, spetta per intero;
  • ai non coniugati con reddito sino a 5.983,64 euro annui, spetta in misura ridotta;
  • ai coniugati con reddito sino a 11.967,28 euro annui, spetta in misura ridotta.

La riduzione dell’assegno sociale si applica in modo che la prestazione economica, sommata al reddito del pensionato, non determini il superamento dell’importo soglia annuo (che cambia, come abbiamo visto, per i beneficiari coniugati e non coniugati).

In pratica, per determinare a quanto ammonta l’assegno mensile, si deve sottrarre il reddito annuo (proprio, o della coppia, per gli sposati) dalla soglia limite, e dividere per 13.

Dal 2019 sino al 2022 compreso, le persone con invalidità riconosciuta prima del compimento del 67° anno di età, che già percepiscono la pensione d’inabilità civile o l’assegno mensile di assistenza (pensione d’invalidità civile), hanno diritto alla conversione dei trattamenti in assegno sociale al compimento di 67 anni.

Il trattamento in cui la pensione d’inabilità o invalidità civile sono trasformate si chiama assegno sociale sostitutivo.

L’importo dell’assegno sociale sostitutivo per il 2021 è stato appena reso noto dall’Inps [1]:

  • 374,85 euro per gli invalidi civili parziali, con un limite di reddito personale annuo pari a 4.873,05 euro; a determinate condizioni di reddito è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,43 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 459,83 euro mensili;
  • 374,85 euro mensili per gli invalidi civili totali, con un limite di reddito personale pari a 16.982,49 euro all’anno; a determinate condizioni di reddito è possibile ottenere l’aumento del sussidio, pari a 85,43 euro mensili, che può far arrivare l’assegno sino a 460,28 euro mensili.

Di seguito, gli incrementi dell’assegno sociale sostitutivo, spettanti in base alle soglie di reddito. Gli incrementi ammontano al massimo a 85,43 euro, per il 2020 in via definitiva e per il 2021 in via provvisoria.

L’importo dell’assegno sociale e l’importo dell’assegno sociale sostitutivo possono essere inoltre aumentati, grazie a differenti maggiorazioni:

  • maggiorazione base, pari a 12,92 euro mensili (valore 2020 e 2021), spettante, dal 2001 [2], a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni, ed un reddito inferiore a 6.151,60 euro, se non sposati, o inferiore a 12.854,14 euro, se coniugati (i limiti di reddito si riferiscono al 2020 in via definitiva e al 2021 in via provvisoria);
  • incremento al milione, o maggiorazione sino a 191,74 euro, spettante, dal 2002 [3], ai pensionati con almeno 70 di età, con reddito sino a 8.476,26 euro, se non sposati, o sino a 14.459,80 euro, se coniugati (valori 2021); questa maggiorazione può spettare anche ai minori di 70 anni che hanno alle spalle un determinato ammontare di contributi: in particolare, la riduzione di età è pari a 1 anno ogni 5 anni di contribuzione accreditata (ad esempio, se Marco ha alle spalle 10 anni di contributi, può accedere alla maggiorazione a 68 anni di età).

La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza delle soglie di reddito.

Non rilevano, ai fini delle soglie di reddito, le seguenti voci:

  • trattamenti di famiglia;
  • indennità ed assegni di accompagnamento e di assistenza;
  • pensioni di guerra;
  • indennizzi risarcitori per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni;
  • rendita dell’abitazione principale.

Sono inclusi tra i redditi rilevanti (a differenza di quanto osservato per l’assegno sociale) i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le eventuali anticipazioni, assieme agli arretrati soggetti a tassazione separata.

L’assegno sociale può essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  • tramite il sito web dell’Inps, se il beneficiario è in possesso del Pin dispositivo per l’accesso ai servizi telematici, dello Spid almeno di 2° livello, della carta d’identità elettronica Cie o della Cns, carta nazionale dei servizi; per inoltrare la richiesta, all’interno del portale, si deve accedere all’area Servizi per il cittadino;
  • tramite call center dell’Inps, chiamando il numero 803.164, oppure 06.164.164 per le utenze mobili;
  • tramite patronato o intermediari dell’Inps.

Alla domanda devono essere allegati:

  • l’autocertificazione dei dati personali;
  • la dichiarazione della situazione reddituale;
  • la dichiarazione di responsabilità, riguardo eventuali ricoveri presso strutture sanitarie, con retta a carico dello Stato (in questi casi, difatti, l’assegno sociale è ridotto dell’80%, se la retta è a totale carico dello Stato, oppure del 25%, se la retta versata dal beneficiario o dai familiari è di un importo inferiore alla metà dell’assegno sociale).

Nel caso in cui la domanda di assegno sia rigettata, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della reiezione.

Il modello ACCAS/PS (accertamento requisiti per assegno o pensione sociale) serve per dichiarare la residenza effettiva in Italia (va dichiarata la dimora all’estero anche per brevi periodi) ed eventuali ricoveri gratuiti, presso strutture pubbliche o private, con retta a parziale o totale carico di enti pubblici.

La dichiarazione va presentata ogni anno. L’assegno sociale è corrisposto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.