Con la circolare numero 148 pubblicata il 18 dicembre 2020, l’Inps ha aggiornato gli importi e i limiti di reddito delle prestazioni assistenziali per il 2021. L’istituto previdenziale ha fissato una perequazione definitiva dello 0,5% per il 2020, mentre per il 2021, invece, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni e dei limiti reddituali è dello 0%, a causa della variazione dell’indice dei prezzi che è stata negativa. Ecco cosa cambia nel dettaglio nell’anno nuovo per quanto riguarda le pensioni d’invalidità. Per quanto riguarda le prestazioni a favore delle persone con invalidità riconosciuta (mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti) i limiti di reddito per avere diritto al trattamento non sono cambiati rispetto al 2020. Per quanto riguarda gli assegni riconosciuti agli invalidi parziali – con percentuale quindi compresa tra il 74% e il 99% – il limite reddituale è quello stabilito per la pensione sociale, e lo stesso vale per l’indennità di frequenza. Per gli invalidi civili totali, ai ciechi civili e ai sordi, resta quindi valido lo stesso limite di reddito annuo personale previsto nel 2020, pari a 16.982,49 euro. Per gli invalidi parziali e i minorenni ai quali viene riconosciuta l’indennità di frequenza, il limite di reddito resta pari a 4.931,29 euro. Anche per quanto riguarda gli importi non ci sono cambiamenti rispetto allo scorso anno, con gli invalidi – sia totali che parziali – e i sordi che ricevono un sostegno mensile per un importo pari a 287,09 euro. Per i ciechi parziali, invece, l’assegno è di 213,08 euro, mentre per quelli assoluti sale a 310,48 euro. Un piccolo aumento c’è per l’assegno di accompagnamento che dal 1° gennaio 2021 sale da 520,29 a 522,10 euro, come spiegato nell’allegato numero 2 alla circolare Inps. Va poi ricordato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, ha stabilito l’inadeguatezza dell’ammontare della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali e la necessità di un aggiornamento degli importi. Recependo la sentenza con il Decreto Agosto, il governo ha stabilito un aumento, a partire dalla rata di novembre 2020, per i titolari di pensione per invalidità civile totale al 100%, per sordi, ciechi civili assoluti e per i titolari di pensione di inabilità ex legge 222/1984. L’incremento arriva fino a 652,02 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”) ed è valido anche per i soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età. Per avere diritto alla maggiorazione la soglia di reddito annuo personale prevista è pari 8.469,63 euro. Nel caso in cui il soggetto sia coniugato l’importo limite, cumulato con il coniuge, sale a 14.447,42 euro.
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