Reddito di cittadinanza, ecco le istruzioni dell’INPS per il rinnovo

Per chi ha cominciato a usufruire del reddito di cittadinanza sin da aprile 2019, a settembre 2020 è arrivata la diciottesima e ultima mensilità, con la domanda che è stata posta in stato “Terminata”. A partire da ottobre 2020, dopo il mese di sospensione previsto dalla legge, i contribuenti possono presentare domanda per il rinnovo, nel caso di permanenza dei requisiti di accesso. L’INPS, con il messaggio n.3627 dell’8 ottobre, ha illustrato le modalità operative per la presentazione della domanda, specificando tuttavia che, in caso di rinnovo, i beneficiari saranno obbligati ad accettare la prima offerta utile di lavoro congruo.

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L’INPS ricorda che per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per le prime e nuove domande, sono operativi come canali telematici:

  • il gestore del servizio integrato di cui all’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
  • accedendo in via telematica, tramite Spid, al sito redditodicittadinanza.gov.it;
  • i centri di assistenza fiscale;
  • gli istituti di patronato;
  • il sito Inps, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più PIN.

Qualora il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. In questi casi è necessaria la presentazione di una nuova domanda, ricordandosi che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata. Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita: in questo senso, la circolare riporta a titolo esemplificativo due casi possibili di variazione del nucleo legata ad una nuova nascita o all’uscita di un componente maggiorenne.

Nell’esempio uno, con variazione dovuta a nuova nascita: “Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, composto da due coniugi e da due figli minori, si registra a gennaio 2020 l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito in DSU. La prestazione prosegue in questo caso fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.”

Nell’esempio due, relativo a una variazione con uscita di un componente maggiorenne: “Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa città, con cambio di residenza.”

In questo caso, la domanda decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio 2020 (ovvero dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo monocomponente presentino nuova domanda di RDC, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di prestazione, prima di raggiungere il termine della domanda.

Se la domanda viene presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.

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In caso di interruzione della fruizione, il beneficio può essere richiesto di nuovo per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l’interruzione non sia stata dovuta all’applicazione di sanzioni. Se l’interruzione è motivata da un incremento del reddito familiare dovuto a nuova attività lavorativa e la nuova istanza viene presentata almeno dopo 12 mesi dall’interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità. Per quest’ultimo caso si riportano, a titolo esemplificativo, due possibili casi di applicazione della norma.

Esempio n. 1: Il nucleo familiare monocomponente, beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, nel corso del mese di marzo 2020 comunica l’avvio di un’attività lavorativa dipendente che comporta l’interruzione del beneficio per superamento del valore del reddito familiare (dopo 12 mesi di percezione di Rdc). A gennaio 2021, al termine dell’attività lavorativa, il nucleo presenta una nuova domanda di Rdc. Poiché non sono trascorsi dodici mesi dalla precedente interruzione, la domanda, se accolta, avrà una durata di sole sei mensilità (cioè fino al raggiungimento dei 18 mesi complessivi).

Esempio n. 2: A parità di condizioni, se il nucleo richiede il Reddito di cittadinanza nel corso del mese di giugno 2021, quindi dopo il decorso di dodici mesi dall’interruzione della prima domanda, la stessa se accolta potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità, equivalendo a prima domanda.

 

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