Reddito di Cittadinanza e bonus nel Decreto maggio
In attesa del Consiglio dei Ministri in programma questa settimana per l’uscita del Decreto maggio, è pronta la bozza del decreto che è circolata in queste ultime ore.
Da quanto emerso, sembra certo che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno ricevere il bonus di 600 euro, ad eccezione di alcune categorie di lavoratori.
Questa, però, non è l’unica buona notizia: il nuovo decreto prevede la compatibilità del RdC con il Reddito di Emergenza.
Comma 19, articolo 22
Il comma 19 dell’articolo 22 sui nuovi sussidi per i lavoratori danneggiati da Covid-19, in riferimento al bonus 600 euro, recita che:
“Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di Reddito di Cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del Reddito di Cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.”
In sostanza, il bonus 600 euro è riconosciuto a titolo integrativo: gli aventi diritto potranno percepire la somma determinata se il RdC è inferiore a 600 euro, dalla differenza tra i 600 e l’importo del beneficio.
Bonus 600 euro e Reddito di Cittadinanza: per chi?
Nel Decreto Cura Italia il bonus 600 euro non era previsto per chi percepiva già il RdC. Questa condizione, però, sembra essere cambiata.
I nuovi beneficiari sono:
- Liberi professionisti con P. IVA attiva al 23/02/20 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, già beneficiari del bonus 600 euro a marzo;
- Liberi professionisti con P. IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti a Gestione Separata;
- Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti a Gestione Separata;
- Autonomi iscritti a gestioni speciali Ago, già beneficiari dell’indennità a marzo;
- Autonomi iscritti a gestioni speciali Ago, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la Gestione Separata;
- Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari del bonus a marzo;
- Dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1/01/19 e la data di entrata in vigore della presente disposizione;
- Lavoratori dipendenti e autonomi che, causa pandemia, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro;
- Lavoratori intermittenti che abbiano svolto le prestazioni lavorative per almeno 30 giorni tra l’1/01/19 e il 31/01/20.
In relazione al fatto che, per alcune di queste categorie, il bonus di marzo sarà portato a 1000 euro, sarà necessario attendere l’uscita del Decreto maggio per sapere con certezza quale cifra spetterà ad ognuno.
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