Con l’approvazione del Dl Agosto, anche il reddito di emergenza è rientrato ufficialmente nelle misure prorogate, prevedendo così l’erogazione di un terzo assegno in favore delle famiglie in grave situazione economica a causa dell’emergenza sanitaria. Il documento, entrato in vigore il 15 agosto con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha confermato la proroga del Reddito di Emergenza con una quota una tantum compresa fra i 400 e gli 800 Euro, in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, da richiedere all’INPS entro il 15 ottobre 2020.
La domanda, riferita al mese di maggio, potrà essere presentata fino al 15 ottobre 2020 attraverso la pagina web dell’INPS, utilizzando le credenziali PIN, Spid, Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica. In alternativa, la domanda può essere inoltrata tramite i centri CAF e i patronati.
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I requisiti richiesti per la terza mensilità del reddito di emergenza sono identici a quelli delle prime due mensilità, sebbene stavolta il mese di riferimento sarà maggio. Ricordiamo che il richiedente deve essere residente in Italia, avere un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore all’importo della mensilità dello stesso REM, calcolata secondo i parametri previsti dal DL Rilancio, avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore alla soglia di 10.000 Euro, incrementata di 5.000 Euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20.000 Euro. In presenza di una persona disabile all’interno del nucleo familiare, il massimale viene incrementato ulteriormente di 5.000 Euro, un valore ISEE inferiore a 15.000 Euro.
Anche con questi requisiti rispettati, il sussidio non viene erogato se il richiedente o componenti del nucleo familiare hanno già ricevuto altri sussidi dallo Stato del medesimo genere: pertanto, risulta l’incompatibilità tra il reddito di emergenza con il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza o altre misure di sostegno stanziate in occasione dell’emergenza sanitaria.
L’importo minimo del sussidio è pari a 400 euro, per i casi di nuclei familiari composti da soltanto una persona. Il metodo di calcolo previsto dal DL Rilancio attribuisce un parametro della scala di equivalenza da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 800 euro.
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Il reddito di emergenza viene erogato secondo tre possibili modalità, a scelta del beneficiario: bonifico bancario o postale, libretto postale o bonifico domiciliato.