Reddito di emergenza, la proposta: 4 mosse per avere subito il sussidio

In attesa dell’approvazione definitiva del prossimo decreto da parte del Governo, comincia a essere configurato il nuovo sussidio chiamato reddito di emergenza. Nei progetti del governo, ci sarebbe quello di un’erogazione sprint al fine di aiutare immediatamente le famiglie in difficoltà economica e, come riportato da Repubblica (secondo le proposte presentate da alcune associazioni) questo sarà possibile in 4 mosse.

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Le associazioni chiedono per l’erogazione del reddito di emergenza l’utilizzo di un sistema di autocertificazione, rimandando la campagna di controlli a una seconda fase, così da evitare intoppi dal punto di vista burocratico. In più, viene richiesta l’eliminazione dell’ISEE come strumento di accesso al reddito, affidando all’INPS il calcolo del reddito di emergenza che, a titolo di integrazione, sarà riconosciuto a chi già percepisce il reddito di cittadinanza, pur nel rispetto dei requisiti richiesti.

Al momento, nella bozza del decreto, sarebbe presente la necessità di rispettare un limite ISEE di 15mila euro, assieme ad altri paletti che potrebbero rendere più pesante e lento l’iter: l’obiettivo deve rimanere quello di evitare i ritardi avvenuti per il pagamento del Bonus 600 euro ai lavoratori autonomi e partite IVA e per la cassa integrazione.

Per chi percepisce il reddito di cittadinanza, inoltre, affidare l’erogazione del Reddito di emergenza all’INPS potrebbe significare ottenere in automatico l’integrazione: l’ente, infatti, è a conoscenza degli importi mensili del reddito di cittadinanza caricati sulla Posepay di ogni beneficiario e quindi pagare l’integrazione, qualora fosse dovuta, sarebbe molto semplice senza problemi di burocrazia.

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I commi citati si riferiscono ai potenziali beneficiari che sono:

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari del bonus 600 euro per la mensilità di marzo;
  • Liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata;
  • Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
  • I soggetti come lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago art. 28 Cura Italia, già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità;
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non già titolari di pensione e nemmeno iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la gestione separata
  • Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e stabilimento termali già beneficiari dell’indennità per marzo
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’emergenza Covid-19;
  • Lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.