Dopo la diffusione avvenuta nella giornata di ieri di una prima bozza del decreto Aprile in approvazione nella prima settimana di maggio, si è cominciato a fare molta più chiarezza anche sul Reddito di emergenza, che dovrebbe essere previsto all’articolo 19. Tale sussidio sarà pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19: vi presentiamo ora beneficiari, requisiti e come fare la domanda in base alle indicazioni presenti nella bozza, in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta.
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Il Reddito di emergenza è dunque una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari messi in difficoltà dall’emergenza economico-sanitaria del Coronavirus. Le domande potranno essere presentate entro il mese di luglio 2020 e, secondo l’articolo 19 della bozza del decreto Aprile, possono farne domanda coloro che hanno:
- Residenza in Italia, da verificare con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- Un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio di cui al comma 6;
- Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
- Un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
Va subito chiarito che il Reddito di emergenza è escluso per coloro che fanno parte del nucleo familiare e percepiscono o hanno percepito il Bonus 600 euro INPS per lavoratori autonomi e partite IVA: non è dunque compatibile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18.
Diversa è la questione per chi è possesso del reddito di cittadinanza: nella bozza viene specificato che, nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio risulti inferiore all’importo del Reddito di emergenza, è possibile richiedere un’integrazione della somma per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma del reddito di emergenza in totale.
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Il Reddito di emergenza, come riporta la bozza, è determinato per un valore minimo di 400 euro mensili fino a un massimo non superiore di 800 euro mensili: verranno considerati fattori come i componenti del nucleo familiare, il reddito familiare cumulato nel calcolo del reddito di tutti i componenti e riferito a una data mensilità secondo il principio di cassa e il patrimonio mobiliare.
Non hanno diritto al Rem nemmeno i soggetti che sono in stato detentivo, per tutta la durata della pena, e coloro che sono ricoverati in Istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali già a carico dello Stato o altra amministrazione pubblica. Il Reddito di emergenza è richiesto tramite modello di domanda predisposto dall’INPS e che sarà presentato secondo modalità da stabilire dall’Istituto subito dopo la pubblicazione ufficiale. Il Reddito è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata domanda.
Per eventuali variazioni nel possesso di requisiti, queste vanno comunicate all’INPS entro dieci giorni dal mese in cui è occorsa la variazione. Il beneficio verrà sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui è intervenuta la variazione nel possesso dei requisiti.
Per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti, INPS e Agenzia delle Entrate potranno scambiarsi dati relativi a saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti comunicate nelle modalità previste ai fini ISEE. Nel caso in cui emerga l’assenza del possesso di uno dei requisiti, il beneficio viene subito revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamento percepito, a cui si aggiungerebbero le sanzioni previste dalla legislazione vigente.