Dal primo febbraio il Lazio torna in Zona Gialla, le nuove norme saranno in vigore fino a nuova Ordinanza del Ministero della Salute. “Il Lazio torna in zona gialla. La permanenza in fascia arancione, grazie alla collaborazione di tutti, è durata solo 2 settimane – afferma il Governatore Nicola Zingaretti- Una buona notizia che darà respiro all’economia. Ora però dobbiamo fare attenzione a non gettare a mare i sacrifici fatti in queste settimane. Manteniamo alto il livello di attenzione, evitiamo gli assembramenti, rispettiamo le norme di precauzione o i contagi saliranno di nuovo. Faccio un appello agli esercenti dei locali: continuate a far rispettare tutte le regole, soprattutto le presenze al chiuso e i distanziamenti ai tavoli; e’ fondamentale per tenere bassi i contagi e rimanere in fascia gialla. La campagna vaccinale nel Lazio va molto bene, – continua – appena arriveranno le nuove forniture di vaccini saremo pronti ad aumentare le somministrazioni ai cittadini secondo il programma stabilito. Forza che ce la faremo”. Nel particolare ecco alcune disposizioni da rispettare: Spostamenti È consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Visite a parenti o amici
È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Bar e Ristorazione
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Cultura
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
Attività motoria o sportiva
È possibile praticare l’attività venatoria. rimanendo sempre all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.