Tanta carne al fuoco ma …
La modifica del T.U. degli Enti locali del 2000 nonché, la Riforma del Titolo V della Costituzione del 2000, in cui il nostro paese si è configurato come uno Stato Federale, hanno aperto un varco istituzionale, rispetto al passato, con i poteri riconosciuti al primo cittadino della Capitale in materiale di Sicurezza ed Incolumità Pubbliche.
La giustificazione dell’ampliamento, graduale e nel tempo, dei poteri del Sindaco in materia di Pubblica Sicurezza, sin dai primi del 900’, dove già il primo cittadino rivestiva la qualifica di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza , mancando un Capo dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza ha trovato, pur sempre nel rispetto del principio di legalità e negli interessi unitari dello Stato ed in sintonia, altresì, con l’evoluzione dello strumento operativo della suddetta figura amministrativa, ovvero l’Ordinanza Sindacale, dei rilevanti punti di forza e di criticità interpretativa al tempo stesso, sul ruolo autonomo o meno del Sindaco in materia di Sicurezza, quale massimo rappresentante della comunità locale. Tant’è vero che alla fine degli anni 90’ il legislatore nazionale, non si comprende bene se in veste di “Ufficiale del Governo” o diversamente, ha inteso ricomprendere anche il Primo Cittadino della Capitale, Comune Capoluogo, nel Comitato Provinciale dell’Ordine della Sicurezza, insieme ai responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine dello Stato.
Insomma, è proprio nell’ultimo decennio del secolo scorso che si provvede a riorganizzare e ridefinire le molteplici funzione del Primo Cittadino della Capitale, comprese quelle in materi di Pubblica Sicurezza, prevedendo e suddividendo specificatamente da una parte i casi di legge, in cui il Sindaco riveste la qualifica di “Ufficiale di Governo” e, dall’altra, le situazioni in cui potesse emanare atti e regolamenti in materia di Ordine e Sicurezza pubblica, tra cui anche i provvedimenti “Contingibili ed Urgenti”, inclusi quelli di Polizia locale, atti, sulla base di specifici presupposti e con l’ausilio della Forza Pubblica, a prevenire ed eliminare gravi pericoli, che possano minacciare l’incolumità dei cittadini.
Né consegue che il Primo cittadino della Capitale possa, attraverso un atto di natura amministrativa, come l’Ordinanza Sindacale, incidere sulle politiche locali sulle materie di Sicurezza e, soprattutto, di eseguire e non assumere politiche in materia, che se pur in presenza della legislazione Bassanini sul Decentramento Amministrativo che ha ampliato le competenze a favore della prima figura amministrativa di un comune, in materia di Sicurezza locale e in termini di “Poteri d’Urgenza”, coinvolgendo, così in misura maggiore l’Ente Locale nelle politiche di pianificazione e coordinamento, a tutela della sicurezza e dell’ordine, la stessa normativa ha mantenuto comunque e sulla base del T.U. degli Enti Locali, le altre fattispecie a favore dello stato e delle regioni. In conclusione la domanda, che nasce spontanea, e la seguente: un Sindaco ha un ruolo centrale, con poteri propri e ben circostanziati, nel suo ambito locale ed in tema di sicurezza urbana? Oppure è sempre lo stato che conserva, attraverso l’azione innanzitutto del Ministro dell’Interno e delle sue articolazioni periferiche, un ruolo centrale in ogni angolo territoriale dello stato? L’ardua risposta, sul binomio, strategico e operativo, “Sindaco e Sicurezza Pubblica” la potranno dare il legislatore nazionale e regionale, con le competenze allo stato attuale di quest’ultimo in materia di Polizia Amministrativa Locale, nonché la Giustizia Amministrativa, con la preoccupante sentenza sull’argomento del 2008, la dottrina e, non ultima, l’opinione pubblica, vittima dei nodi interpretativi in materia da dover sciogliere.