SOS Giustizia – Assegno di mantenimento: cosa si rischia se non si paga?

SOS Giustizia

Rubrica Legale a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti

Assegno di mantenimento: cosa si rischia se non si paga?

Dopo l’articolo pubblicato sul precedente numero di questo giornale sono state numerose le richieste di approfondimento giunte in redazione e al nostro Studio. Il tema dell’assegno di mantenimento, specialmente in questo periodo storico che stiamo vivendo, in effetti, si dimostra di grande interesse. Una delle domande più frequenti è stata: “cosa rischio se non pago l’assegno di mantenimento?”. La risposta è la seguente: non pagare il mantenimento al coniuge oppure ai figli comporta una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Le pene previste dal Codice penale sono la multa da 103 euro a 1.032 euro e la reclusione fino ad un anno. Approfondiamo.

Art.  570 bis C.P.

L’art.  570 bis del codice penale, che a sua volta richiama le condotte punite nell’art. 570 c.p., punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Quando si consuma il reato?

Attenzione: la responsabilità penale si concretizza soltanto a seguito di una condotta reiterata. Ciò significa che è necessario che il soggetto obbligato al mantenimento scelga ripetutamente di violare il provvedimento del giudice, quindi di non pagare alcunché, lasciando la famiglia priva dei mezzi per vivere. Questa impostazione è stata, però, più volte interpretata in modo più restrittivo da alcune pronunce dei giudici di Cassazione. Quindi, si ritiene di dover valutare caso per caso la rilevanza penale di condotte che potrebbero sussistere o meno a seconda di circostanze del caso concreto.

In Pratica

Da un punto di vista pratico, salvo il solito consiglio di rivolgersi ad un avvocato penalista che possa valutare i presupposti di sussistenza del reato, colui o colei che sono beneficiari dell’assegno possono presentare una querela alle autorità competenti. La querela deve essere sporta, per esempio, presso un commissariato di polizia, una caserma dei carabinieri, oppure direttamente presso la Procura della Repubblica. La querela non sarà necessaria se il reato in questione riguarda i figli minori (in quanto vige la procedibilità d’ufficio): in quel caso è necessaria una semplice denuncia.

In ogni caso, si consiglia sempre di avvalersi dell’assistenza di un avvocato penalista che sappia inquadrare al meglio la soluzione per il Vostro caso.

In ottica processuale, poi, dato che il reato genera un danno nei confronti della vittima danneggiata, tramite il patrocinio di un avvocato è possibile costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento civile in sede penale.

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Il reato di cui stiamo parlando, ossia la violazione dei mezzi di assistenza familiare, non scatta se il soggetto versa quanto dovuto, pur con lievi e sporadici ritardi dovuti a valide ragioni: si pensi, ad esempio, ad un licenziamento improvviso, oppure ad uno stato di necessità ovvero all’impossibilità non derivante da causa imputabile al soggetto che impedisce materialmente di provvedere al versamento dell’assegno.

Anche in questo caso, trattandosi di situazioni molto tecniche, prima di sporgere una querela infondata è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato penalista. Questo eviterà che il preteso diritto si trasformi nel reato di calunnia.


Avv. Massimo Magliocchetti, Avvocato del Foro di Roma

Per maggiori info o domande sugli argomenti trattati, Cell: +39 351 77 39 446 – www.massimomagliocchetti.com