SOS Giustizia. Audio offensivo sul gruppo Whatsapp: ingiuria o diffamazione?

SOS Giustizia

Rubrica Legale a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti

Audio offensivo sul gruppo Whatsapp: ingiuria o diffamazione?

In redazione è giunta una domanda molto interessante:

Avvocato, l’altro giorno ho inviato in un gruppo whatsapp un audio offensivo nei confronti di un partecipante alla conversazione e lui mi ha promesso che mi avrebbe denunciato. Cosa rischio?”

Cogliamo quindi l’occasione per affrontare brevemente il tema, sempre ricordando al lettore che ogni caso merita di essere affrontato ed esaminato con il proprio avvocato di fiducia, poiché ogni dettaglio fa la differenza.

Nei mesi scorsi un caso simile è stato affrontato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 28675/2022. Nella vicenda il fatto consisteva nell’invio, da parte dell’imputato, di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di whatsapp. Nella chat partecipavano un suo contatto ed altre giovani ragazze. I messaggi avevano contenuto pesantemente offensivo nei confronti di un partecipante. Messaggi scatenati dal fatto che quest’ultimo le aveva restituito, perché non in grado di accudirlo, un cucciolo di cane che l’imputata gli aveva regalato. Dal processo è emerso che dalla lettura della chat risultava che la persona offesa aveva immediatamente replicato alle offese scritte nei suoi confronti.

Si configura il reato di diffamazione o di ingiuria?

La Corte di Cassazione ha innanzitutto richiamato un suo recente precedente (Sent. n. 13252/2021) in cui nell’interrogarsi sulla natura ingiuriosa o diffamatoria dell’invio di e-mail a più destinatari tra cui anche l’offeso, ha operato una schematizzazione delle situazioni concrete in rapporto ai vari strumenti di comunicazione che possono dare luogo ai reati in parola. Secondo i giudici di piazza Cavour: 1) l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone; 2) l’offesa diretta a una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; 3) se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione; 4) l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Leggi anche -> Rifiuti: tassa al 40% se i cassonetti sono insufficienti

Come spesso accade la Suprema Corte  ritiene che si debba valutare caso per caso. In base a questi ragionamenti interpretativi la Cassazione ha quindi evidenziato  che la chat di gruppo di whatsapp consente l’invio contestuale di messaggi a più persone, che possono riceverli immediatamente o in tempi differiti a seconda dell’efficienza del collegamento a Internet del terminale su cui l’applicazione viene da loro utilizzata, oppure per scelta del destinatario di leggere la chat e i messaggi. Quindi la percezione da parte della vittima del reato può essere contestuale ovvero differita. Ciò a seconda che stia consultando proprio quella specifica chat di whatsapp o meno. Nel primo caso, vi sarà ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quanti sono i membri della chat perché la persona offesa dovrà ritenersi virtualmente presente. Nel secondo caso si avrà diffamazione, in quanto la vittima dovrà essere considerata assente. Quindi tutti dipende se, al momento dell’offesa, la vittima del reato era virtualmente presente oppure assente al momento della ricezione del messaggio.

Leggi anche – > Assegno di mantenimento: cosa si rischia se non si paga?

Certamente una prova complessa da portare in un processo e da cui difendersi. Potrebbe però aiutare, ad esempio, la verifica dei tempi e dei modi dell’invio dei messaggi e dell'”atteggiamento” della vittima.

Appare evidente che il tema si presta a numerose contestazioni, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Dunque è sempre opportuno sottoporre ogni situazione ad un professionista, meglio se esperto della materia penalistica, per poter valutare la sostenibilità in giudizio di una denuncia querela, oppure la migliore linea difensiva in caso di contestazione diretta all’imputato.


Avv. Massimo Magliocchetti, Avvocato del Foro di Roma
Per maggiori info, Cell: +39 351 77 39 446
www.massimomagliocchetti.com

Recent Posts