SOS Giustizia
Rubrica Legale a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti
Condannato il padre (o la madre) che frequenta sporadicamente i figli
Questo mese è arrivata in redazione una richiesta particolare:
“ Buonasera Avvocato, sono separata con due figli. Il mio ex marito si disinteressa dei figli e li incontra sporadicamente, facendo passare molto tempo e non prestando attenzione alle loro necessità, lasciandomi sola nella gestione della prole. Cosa posso fare per tutelare i miei diritti e quelli dei miei figli? ”
Alla domanda è seguita una consulenza specifica per agire tempestivamente. Ma essendo la tematica di notevole importanza, vale la pena condividere con i lettori i gli strumenti a tutela di situazioni analoghe.
Quando il padre (o la madre) si disinteressa dei figli e li frequenta sporadicamente, scatta la condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.). Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza 29926/2022.
Nel caso affrontato dalla Cassazione il processo è stato celebrato nei confronti di un padre condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’articolo 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori, tenendo una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, e avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.
I Giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto che la condotta di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell’obbligato), nonché la sottrazione agli obblighi di assistenza, configura una violazione dell’art. 570, comma 1, c.p..
I giudici hanno ricordato che l’art. 570 c.p. è una norma che contiene condotte: la prima, riconducibile al comma 1, attiene alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che caratterizzano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall’art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; la seconda, prevista dal comma 2, viene posta invece a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona e si concretizza nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento.
Emerge quindi che nel caso sottoposto alla redazione, la condotta del padre può ben configurare una violazione del codice penale. Dunque è utile agire con una querela da portare all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, così da avviare le indagini che preludono al processo.
Prima di sporgere una querela, oppure per capire come difendersi da accuse ingiuste e infondate si consiglia avvalersi del parere professionale di un Avvocato penalista.