SOS Giustizia
Rubrica Legale a cura dell’Avv. Massimo Magliocchetti
“Avvocato, domanda un nostro lettore, l’altro giorno si è presentato alla porta di casa un ragazzo che diceva di dover consegnare un pacco ordinato da mio figlio, mi ha chiesto dei soldi che ho pagato, poi è andato via. Mio figlio mi ha poi detto che non aveva ordinato nessun pacco: sono stato truffato?”
Per rispondere a questa domanda dobbiamo richiamare la disciplina sulla truffa, reato previsto e punti dal nostro codice penale. Al nostro lettore, purtroppo, abbiamo dato risposta affermativa: è stato truffato!
La truffa è un reato previsto e punito a norma dell’art. 640 del codice Penale italiano, dove viene stabilito che “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro”. Il secondo comma dell’art.640 del codice penale individua tre situazioni particolari rispetto alle quali l’ordinamento, in riconoscimento di una particolare e maggiore gravità della previsione astratta, stabilisce una pena edittale più grave, oltre ad ulteriori conseguenze sul piano della procedibilità.
Cosa prevede il Codice?
Il codice prevede la reclusione da 1 a 5 anni e una multa da 309 a 1.549 euro: se il fatto è commesso in presenza della circostanza aggravante di cui all’61, n.5) del codice penale, cioè nei casi in cui il reato è commesso approfittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica e privata difesa”.
In altre parole, il reato di truffa è a forma vincolata, in quanto per la sua configurazione l’inganno in cui è tratta la persona offesa deve essere conseguenza degli artifizi o raggiri posti in essere dal soggetto agente: più precisamente, l’artifizio viene definito come un’alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente; il raggiro rappresenta, invece, una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, corredata da ragionamenti e discorsi idonei a farla apparire come realtà.
Al riguardo, va fatta un’interpretazione ampia del concetto di artifizi e raggiri, con la conseguenza che il mezzo fraudolento si può concretare in un qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di un ingiusto profitto e cagioni, correlativamente, un danno; a ciò consegue che la rilevanza giuridica di tale comportamento debba essere ricercata nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l’inganno.
Come tutelarsi in caso di truffa?
Dipende dal tipo di reato. Infatti nell’ipotesi di truffa non aggravata, si procede a querela della parte offesa, che deve chiedere esplicitamente la punizione del truffatore. Solo in quel caso si apre un procedimento penale per accertare la verità, con indagini preliminari dove è possibile, anche con l’ausilio di un legale, collaborare con la Procura affinché sia provato il reato.
Se invece il reato è aggravato, come nel caso del nostro lettore, il procedimento penale parte d’ufficio (anche senza querela) purché sia portato a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria, anche tramite una semplice denuncia alle forze dell’ordine.
La prima attività quindi da fare è chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine per denunciare il fatto. Seguiranno poi diverse attività da svolgere in base al caso concreto.
Queste prime informazioni, già offrono un quadro abbastanza complesso e insidioso, che necessita dell’apporto professionale di un avvocato penalista esperto della materia, per attivare immediatamente le forme di tutela più specifiche al caso concreto.