Continuano a cambiare norme e definizioni relative al Superbonus 110%. Le ultime novità legislative sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, approvata il 31 dicembre scorso dal Parlamento e aiutano a chiarire il concetto di “immobile funzionalmente indipendente“. Una definizione fondamentale, nell’ottica della concessione degli sgravi fiscali sui lavori di efficientamento energetico e gli interventi antisismici apportati agli immobili presenti sul territorio del nostro Paese. Secondo la nuova definizione introdotta dalla legge 178 del 2020, un immobile può essere considerato “funzionalmente indipendente” se dotato di almeno di tre di questi manufatti o installazioni di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’elettricità;
- impianto di climatizzazione invernale.
Il nuovo dettato legislativo si è reso necessario alla luce della circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110%, nella quale si specifica che “Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva”.
Alla luce di questa nuova definizione, dunque, il proprietario di un immobile potrà presentare domanda di accesso agli sgravi fiscali del Superbonus 110% se:
- l’unità immobiliare ha un accesso autonomo all’esterno tramite strade (anche private) vialetti o giardini;
- l’immobile è funzionalmente indipendente in base alla nuova definizione presente all’interno della Legge di Bilancio 2021.
Nel caso in cui l’abitazione non dovesse rispondere ai due requisiti appena citati, dunque, il proprietario non potrà usufruire degli sgravi fiscali del 110% previsti dalla legge. Ciò non toglie, però, che potrà comunque effettuare i lavori e godere dello sgravio del 65% previsto dall’Ecobonus casa.
Le novità legislative riguardano, in parte, anche l’area di cantiere. Le imprese edili che si occuperanno dei lavori di efficientamento energetico di abitazioni e condomini, infatti, avranno l’obbligo di indicare sul cartello di cantiere anche la dicitura “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici“. In questo modo sarà immediatamente possibile comprendere la natura degli interventi e più semplice, in caso di controlli, capire cosa verificare e cosa no.
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