Lo scorso marzo è stato raggiunto un accordo tra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea. L’intesa provvisoria sul nuovo Regolamento faciliterà la lotta al fenomeno della “criminalità transfrontaliera”. Il trasferimento a un Paese all’altro del procedimento penale osserverà i criteri comuni di rispetto dei diritti di vittime e accusati.
L’accordo
Agli Stati membri della Ue sarà più semplice provvedere al trasferimento dei procedimenti penali da una capitale all’altra. Dopo quasi un anno dalla presentazione della Proposta della Commissione europea, i co-legislatori del Parlamento e del Consiglio europeo hanno raggiunto un accordo. Nella serata del 6 marzo scorso, sono arrivati all’intesa provvisoria sulla legge. Varie norme regolamentano le condizioni di applicazione che andranno ad evitare “inutili procedimenti paralleli” per la stessa indagine, in diversi Stati della Ue.
Il trasferimento
Una volta che ogni co-legislatore avrà dato assenso al testo dell’intesa, il Regolamento faciliterà la prevenzione contro l’impunità. Quando è negata la consegna di una persona da uno Stato all’altro, in base a un mandato d’arresto europeo.
Le autorità di uno Stato membro potranno richiedere il trasferimento del procedimento penale in base ad un elenco di criteri comuni. Ad esempio, il fatto che un reato (oppure la maggior parte dei suoi effetti) sia stato commesso nel territorio del Paese dove si vuol trasferire il procedimento. Oppure Uno o più indagati o imputati siano residenti in quello Stato, come pure la maggior parte delle prove o dei testimoni.
Perché il trasferimento avvenga è però necessario che ci sia un procedimento penale per lo stesso fatto nello Stato in cui si vuole trasferirlo. Questo Stato, una volta avvenuto il trasferimento, ne diventa interamente responsabile.
I diritti
Nel Regolamento sono annoverati gli obblighi ai diritti degli indagati e degli imputati, nonché delle vittime, che il paese in cui è in atto l’indagine deve osservare. Ad esempio, l’obbligo di informare dell’intenzione di trasferimento del procedimento e di offrire la possibilità di esprimere un parere a riguardo. Imputati e indagati e naturalmente le vittime avranno quindi diritto di ricorrere contro la decisione del trasferimento. Il termine per il ricorso all’opposizione deve essere presentato entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del trasferimento del procedimento penale. La decisione definitiva dovrà essere presa entro 60 giorni e non saranno ammessi ritardi ingiustificati.
La nuova legge
L’obiettivo di questa legge è quello di evitare inutili ritardi e eventuali difformità di pareri nei procedimenti che vedano coinvolti Paesi diversi della Ue. Dopo che gli Stati hanno concordato l’eventuale trasferimento e sono state superate le “barriere” dei diritti, lo Stato che accoglie il procedimento se ne assume l’onere. Un sistema più flessibile che consente al Paese che ha subito il crimine di poter applicare la giustizia secondo le proprie logiche legislative vigenti e comunque nel rispetto delle norme comuni della Ue.
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